Studio Cruccu

FAQ

Questa pagina vuole corrervi in aiuto cercando di rispondere ai quesiti più ricorrenti in materia condominiale. Se avete dubbi o domande su quesiti non proposti di seguito potete comunque contattarci senza impegno, cercheremo di venire incontro alle vostre necessità.
LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE IN UN CONDOMINIO È OBBLIGATORIA?

E’ obbligatoria nel caso ci siano più di otto condomini.

Per l’art. 1130 c.c. l’amministratore deve: a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini; b) curare l’osservanza del regolamento di condominio; c) riscuotere i tributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni del’edificio; d) ogni anno rendere conto della sua gestione all’assemblea.

Almeno 500 + 1 millesimi e la maggioranza dei presenti in assemblea.

Sì, in qualunque momento dall’assemblea con le stesse maggioranze previste per la sua nomina.

La revoca dell’amministratore può essere disposta anche dal tribunale competente per territorio su ricorso anche di un solo condomino, nei casi in cui l’amministratore non abbia per due anni consecutivi reso il conto della gestione, oppure nel caso in cui vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità.

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

No, neanche se il Regolamento di Condominio lo permettesse in quanto l’art. 67, comma 5, disp. att. cod. civile prevede espressamente che: “All’Amministratore di Condominio non possono essere conferite deleghe per qualunque assemblea”.

Si, ma solo nel caso di spese urgenti e indifferibili.

Si, ma solo nel caso di un regolamento di natura contrattuale.

Almeno 500 + 1 millesimi e la maggioranza dei presenti in assemblea.

Le tabelle millesimali possono essere modificate anche nell’interesse di un solo condomino, quando esistono degli evidenti errori o quando sono mutate le condizioni di una parte dell’edificio, per esempio, nel caso di sopraelevazione di nuovi piani.

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